Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 20/07/1971 (Rv. 353219 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
L'intervento del pubblico ministero e richiesto, in grado di appello, nelle controversie individuali del lavoro, ed a queste non e assimilabile una causa per cessazione di affitto agrario, in quanto il richiamo dell'art 5 della legge 2 marzo 1963, n 320 all'art 429 cod proc civ non implica un implicito richiamo all'art 70 n 4 dello stesso codice. (V 2402'70, mass n 348645).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)