Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 13/11/1970 (Rv. 348645 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
L'intervento obbligatorio del PM nelle cause in grado d'appello e prescritto dall'art 70 cod proc civ in relazione non alla specialita del rito, ma alla natura della causa o del diritto controverso. Tale norma non puo, quindi, estendersi alle cause trattate avanti alle Sezioni specializzate agrarie, anche se l'art 5 della legge 2 marzo 1963, n 320, rinvia per la loro trattazione alle norme che regolano le controversie individuali del lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)