Sez. L, Sentenza n. 5554 del 25/10/1982 (Rv. 423291 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PARTE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI PARTE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il giudice, pur non essendo obbligato, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. civ., a richiedere alle associazioni sindacali informazioni su circostanze e situazioni di fatto rilevanti ai fini del giudizio, ha tuttavia l'Onere, ove la parte formuli istanza in tal senso, di motivare le ragioni del mancato Esercizio del suo potere discrezionale e del rigetto dell'istanza suddetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)