Sez. U, Ordinanza n. 1808 del 06/02/2003 (Rv. 560291 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale - Rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato - Conseguenze - Efficacia preclusiva del regolamento di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il rigetto, da parte del tribunale amministrativo regionale, dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, ex art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non integra decisione di merito in primo grado preclusiva, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)