Sez. U, Ordinanza n. 5328 del 12/04/2002 (Rv. 553703 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio davanti al TAR - Istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - Decisione sull'istanza - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Con riferimento al giudizio principale - Ammissibilità - Sussistenza - Delibazione della questione di giurisdizione nel provvedimento sull'istanza incidentale - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La pronuncia del tribunale amministrativo regionale sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza di sospensione sia stata delibata la questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)