Sez. 4, Sentenza n. 11465 del 27/11/2002 Ud. (dep. 12/03/2003) Rv. 223919 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Sentenza n.120 del 2002 di illegittimità costituzionale dell'art.458, comma 1, cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Giudizio abbreviato quale risultante a seguito dei mutamenti intervenuti con la legge n.479 del 1999 - Estensibilità a fattispecie concernenti il giudizio abbreviato nell'assetto normativo precedente alla legge n.479 del 1999 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
La sentenza della Corte costituzionale n.120 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.458, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio - riguarda l'istituto del giudizio abbreviato, delineatosi a seguito della profonde modifiche intervenute con legge n.479 del 1999 e, quindi, diversamente connotato rispetto al precedente assetto normativo, in relazione al quale il medesimo testo dell'art. 458, comma 1, era stato dichiarato costituzionalmente legittimo (sent. n.122 del 1997, ordinanze n.36 del 1994, n.335 e 225 del 1991 e 588 del 1999). Ne consegue che, in virtù del principio "tempus regit actum", la sentenza della Corte costituzionale n.120 del 2002 non spiega alcuna efficacia con riguardo a fattispecie disciplinate dall'art.458, comma 1, sotto il vigore del precedente assetto normativo dell'istituto del giudizio abbreviato, il quale, al contrario, ha superato lo scrutinio di costituzionalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)