Sez. 6, Sentenza n. 24608 del 04/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 226422 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Termine - Decorrenza - Sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2002, dichiarativa della illegittimità dell'art. 458, comma primo, cod. proc. pen. - Effetti sui procedimenti in corso - Procedimenti già pervenuti alla sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO
L'efficacia della sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2002, n. 120 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui non collega la decorrenza del termine per la richiesta di giudizio abbreviato all'ultima tra le notifiche del decreto di giudizio immediato all'imputato ed al suo difensore - non si estende alle situazioni processuali esaurite prima della sua pubblicazione, e, poiché detta sentenza espressamente motiva la dichiarazione di illegittimità della norma con riferimento al nuovo assetto conferito al giudizio abbreviato dalla riforma attuata con la legge n. 479 del 1999, i suoi effetti non si producono con riguardo a situazioni già definite nel momento di entrata in vigore della citata riforma (La decisione costituzionale è stata considerata ininfluente in un caso nel quale, alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era già stata pronunciata la sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)