Sez. 5 - , Ordinanza n. 16679 del 11/06/2021 (Rv. 661530 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Decorrenza - Annualità sospese - Art. 5. D.lgs. n. 503 del 1992 – Applicabilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. "DOCFA"; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e "sub iudice".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701, Legge 20/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)