Sez. 5 - , Ordinanza n. 34690 del 24/11/2022 (Rv. 666398 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 - Portata - Immobili classificati dal contribuente in una categoria diversa - Inapplicabilità - Errore - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove dispone che sono esenti da imposta i "fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9", deve essere letto nel senso che l'esenzione va riconosciuta, oltre che ai fabbricati così classificati, a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, se per il periodo in cui non sono stati ancora classificati sussistono i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate; di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 dal contribuente, che non può invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 20/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)