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Sez. 2, Sentenza n. 2760 del 24/10/1977 Ud. (dep. 11/03/1978) Rv. 138263 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138263-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - NOZIONE.*

La Costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento (cosiddetto principio della immanenza della Costituzione di parte civile). L'immanenza della parte civile non implica di necessita la presenza fisica della stessa, essendo rappresentata dal difensore munito di procura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)