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Sez. 4, Sentenza n. 6746 del 15/03/1982 Ud. (dep. 07/07/1982) Rv. 154531 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI (ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405) - RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154531-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI (ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405) - RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Non è necessario che la parte civile - regolarmente costituita e concludente in primo grado - proponga alcuna domanda perché il giudice della impugnazione, in applicazione dell'art. 12 d.P.R. 3 agosto 1978 n. 405, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decida sul gravame ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (V. Mass. Nn. 138263; 141131; 144136; 148585, sulla immanenza della parte civile; Conf. Mass. Nn. 144137; 147687).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., DPR 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)