diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1920 del 26/05/1976 (Rv. 380716 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - LIMITI MASSIMI - LIMITI EX LEGGE N 368 DEL 1958 - INOSSERVANZA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1976-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380716-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - LIMITI MASSIMI - LIMITI EX LEGGE N 368 DEL 1958 - INOSSERVANZA - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE.*

La corresponsione di percentuali di aumento del canone di locazione eccedenti quella prevista in via generale dall'art 2 della legge 1 maggio 1955, n 368, e cioe il venti per cento, senza che ricorra nessuna delle ipotesi in presenza delle quali il successivo art 3 consente al locatore di concordare con il conduttore o di chiedere al giudice un aumento maggiore fino al cento per cento, si risolve nel pagamento di un canone maggiorato oltre il limite massimo consentito dalla legge, che non puo essere derogato dalle parti neppure per tacito accordo, poiche la disposizione di cui all'art 16 della legge n 253 del 1950 non e applicabile quando l'aumento ecceda i limiti legali. In tale ipotesi, il conduttore il quale sostenga di aver pagato aumenti del canone in misura superiore a quella massima prevista dalla legge non ha altro Onere probatorio se non quello di dimostrare la corresponsione dei canoni in misura extralegale, mentre incombe locatore l'Onere di provare la sussistenza di particolari circostanze, in virtu delle quali l'aumento applicato deve considerarsi legittimo.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 16, Legge 01/05/1955 num. 368 art. 2 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)