Sez. 2, Sentenza n. 43575 del 07/10/2003 Cc. (dep. 13/11/2003) Rv. 227655 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Atto interruttivo - Mancata contestazione del reato ritenuto in sentenza - Contestazione del medesimo fatto - Inidoneità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di interruzione della prescrizione, la contestazione del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. è idonea ad interrompere la prescrizione anche se all'esito del dibattimento dovesse ritenersi configurato il meno grave reato di incauto acquisto, in quanto per aversi l'effetto interruttivo della prescrizione non occorre una tempestiva contestazione formale del reato successivamente ritenuto in sentenza, ma occorre riscontrare la concreta e specifica volontà dell'autorità giudiziaria di procedere nei confronti di un soggetto per una determinata condotta. (La Corte ha peraltro ritenuto che l'enunciato principio fosse confermato dal disposto dell'art. 161 cod. pen. il quale prevede che ai fini dell'interruzione della prescrizione per un determinato evento criminoso non sia necessario il compimento di un atto interruttivo nei confronti di tutti gli imputati o per tutti i reati, a condizione che l'atto in questione sia stato compiuto con riferimento a uno solo dei correi ovvero per uno solo dei reati contestati, purché connessi tra loro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)