Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)