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Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-02)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - Oneri di allegazione a carico del proprietario in relazione al danno emergente ed al lucro cessante - Prova per presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - Ammissibilità in caso di specifica contestazione del convenuto. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673043-02

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)