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Sez. 3, Sentenza n. 11877 del 26/11/1997 (Rv. 510411 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Condizioni - Nel caso di fissata udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo - Mancata comunicazione della diversa udienza al convenuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510411-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell'ufficio ed è onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, indicata nell'atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 82, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)