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Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 30/01/1995 (Rv. 490132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Udienza di comparizione - Diversità da quella indicata in citazione - Ostatività alla dichiarazione di contumacia - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490132-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

La dichiarazione di contumacia non è impedita dal fatto che l'udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall'ufficio dopo l'iscrizione della causa a ruolo e dal fatto che via sia stato un rinvio d'ufficio, essendo onere del convenuto che non provveda esso stesso all'iscrizione a ruolo, di accertarsi della sorte della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)