Sez. 6, Sentenza n. 24968 del 23/05/2025 Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288409-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omesso deposito dei verbali delle intercettazioni - Nullità dell'ordinanza cautelare ex artt. 292, comma 3-bis, e 291, comma 1-octies, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la mancata allegazione alla richiesta del pubblico ministero, in vista dell'interrogatorio preventivo, dei verbali delle operazioni di intercettazione telefonica di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. non determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura, per violazione dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen., giacché il diritto di difesa è garantito dall'ascolto diretto delle conversazioni ritenute rilevanti e dal deposito dei pertinenti verbali nell'archivio informatico.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)