Sez. 6, Sentenza n. 26929 del 15/03/2018 Cc. (dep. 12/06/2018) Rv. 273416 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interrogatorio di garanzia preliminare all'emissione dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Art. 289, comma 2, cod. proc. pen. - Previo deposito degli atti su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero - Necessità - Ragioni - Conseguenze in caso di successiva allegazione di ulteriori atti di indagine - Necessità di un nuovo interrogatorio - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
L'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)