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Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre 1981

Testo vigente

Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

ACCORDO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL PERIODO 1 marzo 1979-31 DICEMBRE 1981, SIGLATO IN DATA 22 LUGLIO 1980.

Art. 1 Campo di applicazione e durata dell'accordo

1. Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n.

191.

3. Si conviene sull'applicabilita' dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario.

4. Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1 marzo 1979.

5. Le anzianita' occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1 marzo 1979.

Art. 2 Trattamento economico a regime

1. Dal 1 febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale scala parametrica prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 1 giugno 1979, n. 191
, e' cosi' modificata:

2. Livelli Vecchi stipendi Nuovi livelli Nuovi stipendi

3. I 1.800.000 I 2.160.000
2.400.000
(dopo 6 mesi)
II 2.088.000 II 2.688.000
III 2.340.000 III 3.012.000
IV 2.556.000 IV 3.372.000
V 3.536.000
V 2.790.000 VI 4.140.000
VII 4.440.000
VI 3.204.000 VIII 4.920.000
VII 3.960.000 IX 5.964.000
VIII 4.740.000 X 7.080.000
IX 6.240.000 XI 8.700.000

Art. 3 Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici

1. I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1 febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000).

2. Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1 febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici.

3. La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili e' demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.

Art. 4 Reclutamento del personale

1. In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunita' di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalita' e sostanzialmente articolate in due fasi.

2. La prima consistente in una selezione di candidati previo esame "di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
L'identificazione delle peculiari professionalita' avviene con le modalita' di cui al successivo art. 20, lettera a).
Le parole "teorico-pratico" del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, sono sostituite con le parole teorico e/o pratico".

Art. 5 Orario di lavoro

1. Salvo quanto sara' disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

2. Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualita': 39 ore dal 1 luglio 1980, 38 ore dal 1 gennaio 1981, 37 ore dal 1 luglio 1981 e 36 ore dal 1 gennaio 1982.

Art. 6 Interruzione ferie

1. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

Art. 7 Giornale di riposo

1. Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n.

2. 191, gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo, del predetto articolo.

Art. 8 Congedo straordinario

1. Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

  1. 1) matrimonio: quindici giorni;

  2. 2) partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;

  3. 3) lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

Art. 10 Incarichi e supplenze

1. E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'art. 25 quarto, quinto, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto.

2. L'assunzione e' disciplinare in conformita' all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 11 Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

2. Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

Art. 12 Commissione nazionale per la produttivita' e la valutazione del personale

1. Per la determinazione di metodologie di analisi di produttivita' ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli enti locali, sara' costituita una commissione di studio, a livello nazionale, incaricata di fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttivita' nonche' di elaborare proposte per la definizione di criteri e di modalita' oggettivi di valutazione del personale.

2. Le proposte di detta commissione saranno rese operative con lo strumento normativo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

3. La commissione, a composizione paritetica, che sara' nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica e sara' composta da rappresentanti del Governo, ANCI, UPI e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, dovra' elaborare indicazioni e suggerimenti entro il mese di giugno del 1931.

Art. 13 Progressione economica

1. La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello.

2. Dopo il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantita' d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianita' secondo l'accordo per il triennio 1976-1979.

3. A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello. (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).