Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.
3. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Art. 2
1. Nessuna deroga e' consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonche' in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione di futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
2. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.
3. I piani di riorganizzazione adottati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale che abbiano previsto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, profili professionali, od operato inquadramenti, o disciplinato indennita' in modo difforme da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, sono validi ed efficaci, . . . fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1 marzo 1979 al 28 febbraio 1982 approvato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
4. I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i provvedimenti di cui al comma precedente in conformita' all'accordo stesso ed alle indennita' in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.
5. I comitati regionali di controllo quando ritengono che i provvedimenti adottati dagli, enti locali non siano conformi a quanto disposto dagli accordi triennali approvati a norma di legge invitano gli enti medesimi a riesaminare le loro deliberazioni, ove il rilievo riguardi il merito, o provvedono ad annullarle se il rilievo riguarda la legittimita'.
6. Le comunita' montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72.
Art. 3
1. Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4 del predetto decreto-legge.
2. Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresi' essere considerato ne' computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sara' trasferito alle unita' sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovra' essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.
3. L'anno di riferimento indicato al primo comma e' stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone.
Art. 4
1. Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purche' anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.
2. Il personale non di ruolo gia' in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non trovera' immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sara' provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello gia' in possesso, salvo riassorbimento che dovra' essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.
3. Il personale non di ruolo assunto dal 1 ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potra' invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.
4. I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1 gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere.
5. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fine dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.
6. Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per quanto concerne la facolta' di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.
7. Fermo restando quanto previsto dal precedente quarto comma tutti i posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati, mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 30 settembre 1978.
8. Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessita', assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.
9. Tale facolta' e' sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.
10. Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.
Art. 5
1. Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facolta' di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresi', fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti ne' avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), nonche' di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.
Art. 6
1. Gli enti locali e i loro consorzi possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purche' le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.
2. I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facolta' di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.
3. La facolta' di associazione di cui al precedente comma puo' essere esercitata per conseguire la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili anche mediante l'uso comune di elaboratori elettronici.2
Art. 7
1. Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che dara' comunque la precedenza, a parita' di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.
2. La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento.
3. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva.
4. Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi dalla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovra' essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.
Art. 8
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
3. Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'art. 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.
4. Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, gia' conferiti in appalto, che procedano all'assunzione di personale esistente presso dette imprese, e' consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, l'eventuale differenza tra il trattamento economico gia' in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.
5. Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, gia' immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, puo' optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.
6. Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza gia' in essere presso il privato appaltatore.
Art. 9
1. Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.
Art. 10
1. L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' sostituito dal seguente:
"Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o piu' rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1 gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento".
Art. 11
1. Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'art. 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia gia' intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.
2. La Cassa depositi e prestiti dovra' comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.
4. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, e' revocato.
5. L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, e' estesa alle aziende speciali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ed ai consorzi di comuni e province per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. Nel caso di aziende gestite in economia la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo e' sostituita da quella del segretario del consorzio.
6. Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'art. 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' fissato al 30 giugno 1980.
7. Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicita' lo richiedono puo' procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.