Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 04/04/1969 (Rv. 339632 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE AL DIRITTO ALLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO DI RECUPERO DI SOMME VERSATE IN PIU A TITOLO DI PENSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE AL DIRITTO ALLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO DI RECUPERO DI SOMME VERSATE IN PIU A TITOLO DI PENSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Fino a quando il rapporto di pubblico impiego e in corso tutte le questioni, anche relative a diritti, che si ricollegano alla sua Costituzione o al suo svolgimento sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. Quando, invece, il rapporto e cessato, le posizioni delle parti sono nettamente di diritto soggettivo e non trova posto alcuna valutazione discrezionale. Infatti, le questioni relative al diritto alla pensione dell'ex dipendente appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti mentre la cognizione della domanda di annullamento di un atto amministrativo di recupero di somme versate in piu a titolo di pensione, poiche importa la risoluzione di una questione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., spetta al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)