Sez. U, Sentenza n. 2896 del 14/10/1971 (Rv. 354133 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI SPETTANZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - QUESTIONI PATRIMONIALI ATTINENTI ALLA SPETTANZA ED ALL'ENTITA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE O DI QUIESCENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI SPETTANZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - QUESTIONI PATRIMONIALI ATTINENTI ALLA SPETTANZA ED ALL'ENTITA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE O DI QUIESCENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
Nonostante l'impropria e letteralmente restrittiva formula dell'art 29 n 1 del tu 26 giugno 1924, n 1054 delle leggi del consiglio di stato (ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello stato, ecc.), una volta che sia stato instaurato il rapporto di impiego con l'ente pubblico (non economico), il contenzioso esclusivo riguarda, non soltanto gli impiegati in servizio, bensi qualsiasi controversia che, in qualsiasi momento, sorga in ordine al rapporto di impiego, tutte le volte che il rapporto stesso costituisca il titolo immediato e diretto della pretesa, tale che essa possa considerarsi una conseguenza del rapporto medesimo. Cio, appunto, si verifica anche per quel che riguarda le questioni patrimoniali attinenti alla spettanza e all'entita del trattamento di pensione o di quiescenza, non avendo, quindi, alcun rilievo che, all'atto in cui le relative pretese si fanno valere da impiegati cessati dal servizio, o anche dai loro aventi causa, il rapporto di impiego sia, ovviamente, venuto meno e che, anzi, la sua cessazione rappresenti la naturale premessa di quelle pretese. Sono salve, S'intende, le Disposizioni particolari che devolvano le questioni relative al trattamento di pensione o di quiescenza ad altro giudice, come avviene per le controversie in materia di pensioni degli impiegati statali, e di altre categorie specificamente indicate, che rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, per l'art 62 del tu 12 luglio 1934, n 1214. (V 1106'69, mass n 339632).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)