Sez. 3, Sentenza n. 12930 del 04/06/2007 (Rv. 597729 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il giudice, quando non aderisca alla richiesta di disporla formulata dalle parti, deve indicare le ragioni del rigetto. (Nella specie l'attore aveva chiesto i danni della sua autovettura a causa di un incidente ma gli era stata negata la c.t.u. perché, avendo ammesso il danneggiamento dell'auto pochi mesi prima senza specificare se fosse stata riparata, era impossibile demandare al consulente di accertare le condizioni del veicolo prima del sinistro; la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)