Sez. L, Sentenza n. 20227 del 24/09/2010 (Rv. 614790 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Obbligo di rinnovazione della consulenza d'ufficio - Insussistenza - Obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)