diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 1310 del 19/01/2017 (Rv. 642002 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Provvedimenti in materia di minori - Riparto di giurisdizione e legge applicabile - Individuazione - Riferimento alla funzione del provvedimento - Necessità - Provvedimenti di protezione di minore con doppia cittadinanza italiana e brasiliana e residente abitualmente in Italia - Determinazione della giurisdizione - Criteri.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642002-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicchè, quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 della l. n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Ne consegue che, in caso di minore con doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e residente abitualmente in Italia, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dello Stato italiano in ragione del più stretto collegamento con il minore costituito dalla residenza abituale, ai sensi dell’art. 1 della detta Convenzione, non essendo applicabile l'art. 4 della stessa, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, nè l’art. 19 della l. n. 218 del 1995, che rientra tra le norme attinenti al diritto applicabile a determinati rapporti di diritto internazionale, mentre l’art. 42 riguarda la giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 19, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 1, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)