Sez. U - , Sentenza n. 30903 del 19/10/2022 (Rv. 666075 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Minore residente fuori dell'ambito UE - Domanda di mantenimento nei confronti di genitore italiano con residenza in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Art. 37 della l. n. 218 del 1995 - Applicazione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché,
in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'art. 42 della l. n. 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'art. 37 della legge citata, relativo alla categoria delle "obbligazioni alimentari" nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli; la giurisidizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 9, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 37, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 24/10/1980 num. 742, Tratt. Internaz. 19/10/1996, Legge 18/06/2015 num. 101, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)