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Sez. 3, Sentenza n. 8061 del 31/03/2007 (Rv. 598698 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione dei processi ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ. - Presupposti - Regolamento di competenza proposto avverso sentenza relativa a opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Incidenza sul procedimento esecutivo fondato su detto provvedimento monitorio con sua conseguente sospensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598698-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 48 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione dei processi in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento, per cui, ove sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in virtù del quale sia stata iniziata l'espropriazione mobiliare in danno dell'ingiunto, la proposizione del regolamento di competenza avverso la sentenza, che abbia dichiarato l'incompetenza del giudice adito con l'opposizione all'ingiunzione, non produce l'automatico effetto sospensivo anche del procedimento esecutivo. In tal caso, infatti, non si realizza la condizione prevista dal citato art. 48 cod. proc. civ. della contemporanea pendenza, dinanzi allo stesso o a diversi giudici, di due procedimenti di cognizione entrambi subordinati alla decisione della questione di competenza, considerato, altresì, che la sospensione del processo esecutivo, che non sia disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (art. 623 cod. proc. civ.), può derivare solo in virtù di apposito provvedimento ex art. 624 cod. proc. civ. del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)