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Sez. L, Ordinanza n. 864 del 09/12/1992 (Rv. 479938 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecuzione provvisoria - In genere | Provvedimento di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. - Spettanza al giudice dell'opposizione al decreto o al giudice della esecuzione - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479938-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Esecuzione provvisoria - In genere

Iniziata l'esecuzione di un decreto ingiuntivo con clausola di provvisoria esecuzione, la spettanza del provvedimento di sospensione a norma dell'art. 649 cod. proc. civ. al giudice della opposizione al decreto ingiuntivo stesso o invece al giudice della esecuzione costituisce una mera questione di rito e di ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario e non comporta pertanto la decisione di questione di competenza, impugnabile con il necessario regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)