Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Qualificazione della domanda - Potere-dovere del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie relativa ad ultrapetizione su domanda di rilascio immobiliare accolta per titolo di comodato precario anziché per titolo di locazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Pertanto incorre nel vizio di ultrapetizione la decisione che, a fronte di una domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al rilascio dell'immobile locato, accolga la domanda di rilascio ritenendo stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata, atteso che tale decisione pone a suo fondamento un fatto estraneo alla materia del contendere, qual è la richiesta di restituzione del bene ex art. 1810 cod. civ., introducendo nel processo una "causa petendi" diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)