Sez. 2, Sentenza n. 15925 del 17/07/2007 (Rv. 600436 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Poteri del giudice - Modifica "nomen iuris" - Sulla base dei fatti costitutivi e allegazioni delle parti - Ammissibilità - Simulazione per interposizione fittizia di persona - Errata qualificazione giuridica - Vincolo negoziale tra le parti del giudizio - Accertamento di fatto - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen juris" diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti. (Sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha escluso che fosse non incorso nel vizio di ultrapetizione, il giudice di merito per aver accertato in concreto l'esistenza di un rapporto di appalto tra le parti del giudizio ed aver in conseguenza accolto la domanda sulla base di detto contratto, anziché della fattispecie di interposizione fittizia di persona dedotta da parte altrui).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)