Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16186 del 20/06/2018 (Rv. 650188 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Autonoma causa di nullità della decisione - Configurabilità - Conseguenza - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Nullità degli atti antecedenti - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)