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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 03/03/2020 (Rv. 657024 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Protezione internazionale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657024-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE

In tema di protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha devoluto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della sola decisione, con la sua conseguente convertibilità in motivo di impugnazione e rinvio alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)