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Sez. 3, Sentenza n. 978 del 23/04/1964 (Rv. 301372 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1964-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301372-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - COLPA DEL VENDITORE - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*

Le azioni di garanzia proseguono il fine di tutelare il compratore nella fase dinamica dell'esecuzione del contratto, prescindendo da ogni indagine sulla colpa del venditore cio anche quando il venditore abbia fatto tutto il possibile per evitare il pregiudizio al compratore o abbia senza sua colpa ignorato la presenza dei vizi nella cosa. Il venditore, la cui colpa versandosi in materia contrattuale si presume, soggiace oltre alle sanzioni proprie della garanzia, anche a quelle di risarcimento di danno, esteso a tutto l'interesse positivo, perche il compratore sia posto in una posizione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi e non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso ad un prezzo inferiore. (Cfr 810/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1493

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)