Sez. 3, Sentenza n. 3156 del 25/10/1974 (Rv. 371646 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE.*
In relazione ai vizi della cosa venduta, il venditore soggiace, oltre alle sanzioni proprie della garanzia, anche a quella del risarcimento del danno, estesa a tutto l'interesse positivo: il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi, e non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto, o se lo avesse concluso ad un prezzo inferiore. (V 978'64, mass n 301372).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)