Sez. U, Sentenza n. 20931 del 12/10/2011 (Rv. 618897 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo - Relativo a crediti non di natura tributaria - Competenza inderogabile del tribunale - Configurabilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)