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Sez. U, Ordinanza n. 14831 del 05/06/2008 (Rv. 603317 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Fermo amministrativo "ex" art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 - Provvedimento collegato alla riscossione dei tributi - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Provvedimento collegato a crediti non di natura tributaria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie in tema di crediti INPS.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603317-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 n. 5 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Costituzione art. 102 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)