Sez. 3, Sentenza n. 15734 del 18/07/2011 (Rv. 619067 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto di lavori idraulici all'interno di un immobile non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente detentore - Persistenza - Conseguenze - Responsabilità del committente ex art. 2051 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (nella specie, lavori idraulici all'interno dell'immobile), non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)