Sez. 2, Sentenza n. 3378 del 15/06/1979 (Rv. 399795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - MANCANZA - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - MANCANZA - PRESUPPOSTI.*
La carenza di legittimazione attiva, che puo essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, sussiste solamente quando gia dalla domanda risulti che l'attore non ha la qualita che si attribuisce e alla quale e astrattamente legata l'Azione esperita, ovvero non ha alcun titolo che ne giustifichi la pretesa sostituzione al titolare effettivo. (Conf 546/78, mass n 389853).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)