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Sez. 3, Sentenza n. 546 del 06/02/1978 (Rv. 389853 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA - MERA DEDUZIONE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO FATTO VALERE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389853-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA - MERA DEDUZIONE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO FATTO VALERE - SUFFICIENZA.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia favorevole o contraria. Essa, cioe, si risolve nella titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o quella passiva) di promuovere o subire un giudizio tendente ad una sentenza su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Di conseguenza, essendo legittimato (attivamente o passivamente) ad causam colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la soggettivita del rapporto giuridico controverso, per riconoscere ad un soggetto la legittimazione attiva e sufficiente che costui adduca la titolarita del diritto fatto valere anche se la stessa sua affermazione ne escluda la spettanza in concreto. (Conf 2108/75, mass n 375851; (Conf 1280/75, mass n 374772).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)