Sez. U, Sentenza n. 2428 del 27/02/1992 (Rv. 475978 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - Acconti | Lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 741 del 1981 - Ritardo nel pagamento degli acconti - Diritto dell'appaltatore agli interessi ex art. 35 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Perfezionamento - Decorrenza del termine prescrizionale.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - Acconti
In tema di appalto di opere pubbliche e per l'ipotesi di lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981 n. 741, il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sorge per il semplice ritardo, non richiedendosi per il suo perfezionamento né un atto di costituzione in mora, né l'emissione di mandati di pagamento, né l'iscrizione di riserve; ne consegue che anche il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al pagamento degli interessi può essere fatto valere e non dal momento della iscrizione della relativa riserva da parte dell'avente diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)