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Sez. 1, Sentenza n. 11215 del 26/05/2005 (Rv. 582529 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Diritto agli interessi ex art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Presupposti - Decorso di specifici termini - Sufficienza - Costituzione in mora, iscrizione di riserve, fatturazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582529-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI

Nell'appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962, sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini e non è richiesto, per il suo perfezionamento, né un atto di costituzione in mora, né la iscrizione di riserve, né la fatturazione, la quale ultima costituisce un adempimento fiscale dell'appaltatore la cui mancanza non legittima il ritardo nel pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)