Sez. 5, Sentenza n. 3186 del 04/03/1997 Ud. (dep. 05/04/1997) Rv. 207811 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Condizionata - Punibilità - Sussistenza - Limiti - Espressione gravemente intimidatoria - Finalità educativa e correttiva - Insussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA
La minaccia condizionata è punibile - tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe - e nessun proposito educativo o correttivo nei confronti di un minore può essere accreditato ad un soggetto che pronuncia un'espressione minatoria, di forte impatto sul destinatario, accompagnata da un gesto inequivocabile, col quale viene mimato l'uso di un'arma da fuoco, e che costituisce manifestazione del proprio livore. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva assolto l'imputato - il quale, abusando dei poteri inerenti la qualifica di vigile urbano, aveva minacciato il padre di un minore, pronunciando la frase:"Se suo figlio non sta attento, la prossima volta gli sparo alla schiena"- sul rilievo che la frase era stata pronunciata con l'intento di esercitare una funzione educativa nei confronti del minore, che si era sottratto al controllo del vigile e che, in ogni caso, si trattava di minaccia condizionata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)