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Sez. 5, Sentenza n. 14054 del 07/02/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 260206 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA | Minaccia condizionata - Integrazione del reato di cui all'art. 612 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260206-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA

La minaccia condizionata è punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di minaccia, dell'imputato, il quale aveva intimato, sotto minaccia di morte, alla persona offesa di non testimoniare su fatti accaduti in sua presenza dicendogli 'se farai da testimone ammazzo anche te").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)