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Sez. 3, Sentenza n. 30564 del 19/07/2011 Ud. (dep. 02/08/2011) Rv. 251260 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - "Files" pedopornografici - Invio e mezzo posta elettronica - Divulgazione dopo la visione da parte del "moderatore" di un "newsgroup" - Reato - Configurabilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251260-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

L'invio, tramite posta elettronica, ad un gruppo di discussione o "newsgroup", di "files" contenenti immagini pedopornografiche, resi disponibili ai partecipanti alla discussione solo dopo la loro visione da parte del "moderatore" del gruppo, integra il delitto di divulgazione di materiale pedopornografico punito dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello, meno grave, di offerta o cessione, anche gratuita, del predetto materiale, previsto dal comma quarto del medesimo articolo. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui i "files", dopo l'invio, confluivano, prima della loro visione da parte del moderatore, in appositi server "NTTP" - Network News Transport Protocol, protocollo usato dal servizio internet Usenet per permettere la lettura dei newsgroup -, ha precisato che tale condotta non rientra nell'ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione dei "files" di un numero indeterminato di utenti, essendo irrilevante la presenza del "moderatore", punibile a titolo di concorso con l'autore dell'invio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 3, Cod. Pen. art. 600 ter com. 4, Legge 06/02/2006 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)