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Sez. 3, Sentenza n. 11082 del 12/01/2010 Ud. (dep. 23/03/2010) Rv. 246596 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Divulgazione o diffusione di materiale - Elemento soggettivo - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246596-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di pornografia minorile, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di divulgazione di materiale pedopornografico, implica la volontà consapevole di divulgare o diffondere lo stesso. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha precisato che l'utilizzo, per lo scaricamento di "files" da "Internet", di un determinato tipo di programma di condivisione, quale "Emule" o simili, non è sufficiente di per sé a far ritenere provata la volontà altresì di diffusione del materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)