Sez. 4, Sentenza n. 1774 del 24/10/1966 Ud. (dep. 26/01/1967) Rv. 103273 - 01
IMPUTABILITA - IN GENERE (CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITA - ONERE PROBATORIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUTABILITA - IN GENERE (CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - MALORE IMPROVVISO - INCIDENZA SULLA IMPUTABILITA - ONERE PROBATORIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il malore improvviso va ricondotto sotto il profilo dell'imputabilita e non del caso fortuito o della forza maggiore. Per conseguenza spetta al giudice stabilire se l'imputato, colpito da malore al momento del fatto, era libero di determinarsi, diversamente da quanto avverrebbe se il malore improvviso potesse rientrare tra le cause di discriminazione del reato, per le quali l'Onere probatorio e a carico di chi le allega. Il giudizio del giudice di merito, che non e obbligato a far ricorso alla perizia medica, e incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)