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Sez. 4, Sentenza n. 1679 del 26/05/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112789 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO - ONERE DI PROVA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112789-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO - ONERE DI PROVA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI.*

Il malore improvviso va considerato sotto il profilo dell'imputabilita e non del caso fortuito o della forza maggiore per conseguenza, spetta al giudice, indipendentemente da ogni Onere di prova da parte dell'imputato, stabilire se questi, al momento del fatto, era libero o non di determinarsi. Peraltro, il giudice non e tenuto ogni volta a specifiche prove per l'accertamento anzidetto, dovendo presumersi, di regola, in Mancanza di elementi contrari, che la condotta umana sia riferibile a una attivita volontaria e cosciente. (Conf 103273, anno 1967 contra 111394, anno 1969, e ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)