Sez. 6, Sentenza n. 338 del 24/11/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 216830 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Disciplina dello scioglimento del matrimonio - Reato di mancata corresponsione dell'assegno divorzile - Questione di costituzionalità dell'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
In relazione al reato di mancata corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'articolo 12 sexies l. n. 898 del 1970, e alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 472 del 1989 e n. 325 del 1995, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della suddetta norma con riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., sia perché la disparità di trattamento tra coniuge divorziato e separato (in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 570 cod. pen. applicabile al coniuge separato) è giustificata dalla disomogeneità delle situazioni considerate, sia perché rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di sanzionare penalmente un inadempimento civilistico, senza che, perciò solo, possa ritenersi violato il principio di sussidiarietà della sanzione penale, sia infine perché l'art. 12 sexies l. cit. non prevede una sanzione indeterminata, ma si richiama alla sanzione disposta dall'art. 570 cod. pen., ed il fatto che tale articolo preveda due differenti regimi sanzionatori può dare origine ad un eventuale problema ermeneutico, ma non trasforma il reato previsto dalla norma in reato assistito da sanzione indeterminata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)