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Sez. 6, Sentenza n. 11005 del 22/01/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 218616 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Obbligo di corrispondere l'assegno divorzile all'ex coniuge - Reato previsto dall'art.12 sexies della legge n.898 del 1970 - Elementi costitutivi - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218616-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art.12 sexies legge 1 dicembre 1970, n.898, si configura per la semplice omissione di corrispondere all'ex coniuge l'assegno nella misura disposta dal giudice., e non è necessario che tale inadempimento civilistico comporti anche il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)